| |
L’8 ottobre 1590 il Granduca di Toscana Ferdinando I, all’interno della legislazione medicea sull’ambiente, stabilisce di eleggere ogni tre anni un apposito ministro, con il salario di 10 scudi al mese, “col nome di operaio sopra i buttini dell'acque, e bagni della città e stato di Siena” affinché si occupi del “risarcimento de’ bottini e mantenimento dell’acque”.
L’operaio doveva visitare quotidianamente i bottini e le fonti in modo da constatarne lo stato ed indicare ai bottinieri i lavori da eseguire. L’operaio, inoltre, era tenuto a stilare, ogni 15 giorni, una relazione scritta e, per quanto avesse ampio margine di azione, le spese superiori a 10 scudi dovevano essere autorizzate dal Governatore.

Spettava all’operaio sopra i bottini perseguire “quelli che guastassero li buttini fonti e bagni con buttarvi dentro immonditie et altri danni”, ed inoltre aveva l’incarico, fondamentale, di distribuire l’acqua ai privati e stabilire l’importo della tassa che ogni cittadino doveva pagare al Camarlengo di Biccherna, tutto questo al fine di limitare atti di vandalismo e uso improprio (o abuso) delle acque.
Proprio in questo 1590, del resto, essendo tutte le spese per i lavori di manutenzione a carico della Biccherna, venne istituita anche una tassa annua a carico di tutti i privati che alimentavano i propri pozzi con l’acqua del bottino. La tassa, unita ai fondi derivati dai proventi dei bagni termali dello Stato, venivano anche utilizzati per pagare l’operaio sui bottini.
|