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Il 30 novembre del 1786, il Granduca Pietro Leopoldo abolì in Toscana la pena di morte e la tortura, emanando un codice criminale allineato al pensiero illuminista.
L'emanazione del cosiddetto Codice leopoldino si inserisce nel quadro dell'intensa opera di riforme messa in cantiere da Pietro Leopoldo (granduca di Toscana dal 1765 al 1790, poi imperatore d'Austria dal 1790 al 1792), il primo degli Asburgo-Lorena a risiedere stabilmente a Firenze.
Pietro Leopoldo, seguace del giurista austriaco di origine trentina Carlo Antonio Martini, seguace di Cesare Beccaria che fu molto attivo nell'elaborazione della legislazione penale austriaca e lombarda della fine del Settecento, fu assistito nel corso del suo regno da validi ministri quali, tra gli altri, i giuristi fiorentini Pompeo Neri e Giulio Rucellai.
Dopo la sua emanazione, il Codice fu parzialmente modificato nel 1795 da Ferdinando III d'Asburgo-Lorena.
Il Codice Leopoldino
La consolidazione leopoldina tornò in vigore nei territori del Granducato con la Restaurazione, nel 1814, dopo la fine della parentesi dell'occupazione napoleonica (la Toscana, a parte la breve esperienza del Regno d'Etruria, era stata annessa all'Impero di Francia).
La Leopoldina rimase in vigore fino al 1853, quando fu emanato il nuovo Codice penale toscano.
Nel campo della procedura penale, la riforma leopoldina modernizza molti aspetti del "metodo inquisitorio" (vigente all'epoca in tutti gli ordinamenti, tranne in parte l'Inghilterra) divenuti odiosi alla nuova mentalità settecentesca. Vennero aboliti la tortura giudiziaria, l'obbligo del giuramento e l'equiparazione della contumacia alla confessione, deprevilegiate le prove legali, autorizzata la concessione della libertà provvisoria e vietata la sperimentazione del testimone col carcere.
Nel diritto sostanziale furono introdotti i criteri di mitezza e gradualità: come anticipato, fu soppressa per la prima volta in Europa la pena di morte, ed inoltre furono abolite pene corporali truculente come la marchiatura a fuoco e le mutilazioni, e sevizie come i tratti di corda; furono abolite la confisca dei beni e la morte civile come pene accessorie. Rimasero tuttavia alcune pene anacronistiche come la gogna, le staffilate, la frusta pubblica e la frusta sull'asino; ma in generale fu ampliato il ricorso "umanitario" a pene pecuniarie oppure al carcere, all'esilio, al confino ed all'ergastolo o i lavori forzati.
Fu abolito il reato di lesa maestà divina, ma gli altri reati contro la religione (ad esempio la bestemmia e l'eresia) furono mantenuti in quanto ritenuti contrari all'ordine pubblico.
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