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- PROCESSI E FATTI CURIOSI CHE RIGUARDANO I FANTINI -

L'omicidio di Francesco Bianchini detto Campanino






Udienza pubblica di Martedì 29 Gennaio 1839 a ore 10 antemeridiane.

Il Tribunale di prima Istanza di Siena nella causa contro Francesco di Agostino Bianchini soprachiamato Campanino, di anni 26, ammogliato con tre figli, nato nel Popolo di S.Eugenia in queste Masse, di mestiere bracciante, dimorante attualmente in Siena.
Attesa che nella sera del dì 18 Novembre 1838 verso le ore 23 mentre stava preparandosi una corsa di Cavalli con fantino pella via Maestra il Luogo detto S.Caterina a Casanuova distante un miglio dal Paese di Castelnuovo Berardenga nella Giurisdizione Criminale di Siena, nella qual corsa eransi impegnati Francesco Bianchini soprannominato Campanino come Fantino, e Angiolo Bandini come barberesco dell'altro fantino Francesco Santini, essendosi suscitata una rissa fra detti Bianchini e Bandini a cagione di alcune differenze insorte per dipendenza della corsa medesima, ed essendo far loro venuti alle mani perchè il Bianchini aggredisse per primo il Bandini, ed avendolo ripetutamente percosso con pugni, e spintolo ad entrare coi piedi in una fossa laterale alla strada lo facesse cader supino sopra un greppo contiguo, ove continuasse in egual modo a percuoterlo fino a che non fossero divisi dai circostanti che accorsero, dopodichè essendogli il Bandini diretto alla volta di Castelnuovo Berardenga in compagnia del nominato Santini suo fantino, fatti che ebbe circa dugento passi, sentitosi mancare di vita s'appoggiò ad un greppo lungo la stessa strada da lui fino allora percorsa, ove chiedendo ajuto ai circostanti, pochi momenti dopo cessò di vivere in forza di apoplessia congiunta dalla semilussazione della prima vertebra cervicale, e rottura delle vene vertebrali interne esistenti fra il cavo vertebrale e la dura meninge, e del conseguente stravaso sanguigno operatosi tra la dura madre e le ossa del cranio, le quali lesioni a senso dei Periti fiscali debbano essere nel Bandini avvenute non in conseguenza dei colpi di pugno ricevuti dal Bianchini, ma bensì per fatto d'un forte contorcimento del collo operato per forza violenta in seguito a detta caduta fatta colla testa in sconcio positura, ed irregolare e contorto movimento del tronco fermo stante la testa.
Atteso che dai compilati atti del pubblico dibattimento sia venuto a risultare che l'imputato Bianchini non ebbe l'intenzione di uccidere Angiolo Bandini, ma solo di offenderlo, si come fece per vie di fatto e con percosse, alle quali fosse egli il primo a devenire perloche debba ritenersi esser lui stato il provocatore della rissa anzichè il provocato, siccome la difesa si è studiata con molto impegno dimostrare, non potendosi ritenere come proporzionati atti di provocazione l'avere il Bandini raccolto di terra un sasso e postoselo in tasca senza esprimere quale uso volesse farne, e che poi è resultato aver gettato via dietro l'ordine che ne ricevè dai Giudici delle mosse Giacomo Meini e Giuseppe Mariani, o sivvero l'avere lo stesso Bandini proferite ingiuriose espressioni contro il Bianchini.
Atteso che sia inoltre resultato nei modi sopra espressi che il Bianchini non potè in alcuna guisa, per quanto ordinaria previdenza umana concede, calcolare che dalla rissa che Egli andava a impugnare col Bandini ne sarebbe indubitamente avvenuta la morte di quest'ultimo, imperocche qualunque siasi fra quelli indicati dai Periti fiscali il provvedimento meccanico dal quale derivano le alterazioni riscontrate nel collo del Bandini, nessuno di questi poteva il Bianchini congetturare che sarebbe inevitabilmente derivata dalla rissa preavvertita.
Atteso che sebbene per i riflessi sopra esposti sia da ritenersi che il Bianchini non solo non volle la uccisione del Bandini, ma neppure volle quel mezzo, quel modo, quel meccanico procedimento dal quale la morte del Bandini pervenne sia però redarguibile perchè circostanze sopravvertite di colpa lieve per essersi aggirato a riguardo del Bianchini in cosa illecita quale si fu la rissa con percosse e vie di fatto, alla quale venne dietro dopo pochi momenti la morte del ricordato Bandini.
Atteso che per la pratica di giudicare sia applicabile ad un (fatto) concreto così conformato la pena che appresso:

Per questi motivi

Condanna Francesco Bianchini come autore per colpa lieve dell'Omicidio di Angiolo Bandini nella pena di tre mesi di carcere, nei danni e spese da liquidarsi a favore degli eredi dell'ucciso, e nelle spese processuali che tassa in fiorini centouno, e cinquecento fiorini


Archivio di Stato di Siena - Reparto 1 atti criminali - processo 1 - 29 gennaio 1839


RAPPORTO DI POLIZIA DEL 15 FEBBRAIO 1839

Nel dì suddetto si costituì in Carcere Pubblica Francesco Bianchini sopracchiamato Campanino dei Pispini, per subire tre mesi di detenzione statagli inflitta con sentenza di questo Tribunale di Prima Istanza per Omicidio colposo.


Archivio di Stato di Siena - Governo di Siena 351 - 15 febbraio 1839