L' esenzione
Il Regolamento del 1826 trattava ampiamente sulle esenzioni delle quali poteva beneficiarne chiunque. Erano normative che miravano anche a non penalizzare troppo le famiglie contadine in particolari condizioni: sono regole che in generale saranno applicate anche nell'esercito italiano. Innanzitutto erano esentati i chierici seminaristi, tutti gli ecclesiastici e religiosi vari. Poi gli ammogliati negli anni precedenti la tratta, i figli unici di madre vedova, i figli unici di padre settuagenario, i giovani che abbiano un fratello carnale in servizio nei corpi di linea purché non sia Uffiziale o coatto o cambio, i capi delle famiglie coloniche che trovansi a podere quando in famiglia non rimangano altri due maschi e così i capi di famiglia livellari. In questi calcoli non rientravano i ragazzi minori di dodici anni e gli anziani maggiori di settanta. Era anche esentato uno dei due fratelli gemelli da determinarsi a sorte. Chiunque si fosse sposato nell'anno della Tratta, prima o dopo la medesima, non avrebbe goduto dell'esonero. Abbiamo visto che gli ammogliati degli anni precedenti la Tratta beneficiavano invece dell'esenzione e questo sistema del prender moglie per non fare il militare si diffuse talmente, forse dal 1847/48 quando aumentò il numero dei chiamati, tanto da richiede una modifica codificata nella legge del 1853 la quale annullò il detto beneficio:
"...esclude qualunque titolo d'esenzione dal servizio militare a favore di quei giovani, che in qualunque epoca precedente fossero passati allo stato coniugale". Ci si premurò da parte di alcune autorità locali, probabilmente dietro qualche fatto accaduto, di sensibilizzare i giovani a non ricorrere al matrimonio quando, una volta scelti, non avessero i mezzi per sottrarsi e farsi rimpiazzare o titoli di esenzione. Ciò avrebbe procurato e
"reso sempre più rilevante il danno della pubblica morale ed i pericoli delle spose nel caso che rimanessero abbandonate dai mariti chiamati dalla Legge al servizio militare". I parroci furono incaricati di questo delicato compito e
"... farà rilevare ai medesimi con gravi parole il pericolo a cui si espongono e in caso d'insistenza ce ne darà parte". La menzionata Legge del 1853 introdusse anche l'interessante novità che riguardava l'applicazione dell'esenzione agli alunni della scuola normale di Pisa qualora fossero in regola con lo studio.
Il cambio
Se l'esenzione consentiva di evitare il rischioso sorteggio, la legge offriva però ancora una scappatoia a coloro che erano stati reclutati e questa era rappresentata dalla presentazione di un Cambio che lo avrebbe sostituito nel servizio militare. Era una norma della quale beneficiavano i più abbienti dato il comprensibile costo per compensare il sostituto che si accollava i sei anni di ferma. Questi cambi dovevano avere le caratteristiche richieste ed essere alti 3 centimetri in più dei normali reclutati ed era obbligatorio ricorrervi per gli ebrei
"..gli individui della nazione ebrea" i quali non erano ammessi al servizio militare.
Il sorteggio
Riunita quindi il 18 settembre 1827 nei locali comunali la Commissione precedentemente nominata, di fronte ai giovani e alla popolazione, il Gonfaloniere dava il via alle operazioni osservando scrupolosamente la procedura stabilita dal Regolamento, mentre il cancelliere redigeva il verbale sul quale erano già annotate le fasi anteriori che avevano portato a quella riunione. Il Gonfaloniere disponeva di due borse di tela di cotone (l'anno successivo sarà una cassetta di legno e un'urna di latta) metteva, leggendo a voce alta, in una borsa le cedole relative a ogni giovane con nome e cognome che risultava nella Lista in stretto ordine alfabetico e nell'altra le cedole dei numeri progressivi dall'uno al 73, cioè quanti comparivano nella lista che era stata letta precedentemente dal cancelliere
".. conveniente lettura fatta a chiara voce". Terminata l'operazione di
"imborsatura" il Gonfaloniere estraeva la prima cedola dei nomi e il giovane estratto o chi per esso si faceva avanti e personalmente levava dalla seconda borsa una cedola con un numero. Quello era il suo numero. I numeri più bassi avrebbero portato al reclutamento. In questo caso, essendo 4 le reclute da scegliere ed essendo ben chiara la direttiva, si tenevano prudenzialmente reclutati gli 8 numeri più bassi onde sostituire in tempi brevi gli eventuali riformati sia dal medico presente che dalla commissione medica di Siena, che avrebbe visitati i giovani prima della partenza oppure per far fronte a sopravvenuti esoneri o ritiri per cause diverse e impreviste. In assenza del giovane procedeva all'estrazione il Gonfaloniere, e per l'assente Massimo Faleri estrasse il numero 1 mentre per gli altri assenti estrasse il numero 5 per Chiantini Michele e il numero 8 per Clemente Grilli. Ai suddetti giovani venne intimato di presentarsi entro tre giorni per la visita medica. Intanto si procedette a riconoscere l’idoneità o l’incapacità al servizio militare dei restanti primi numeri verificando il loro stato con la visita medica del Sig. Dottore Lorenzo Ferraccini. Alla fine si decretò quanto segue: Falugi Giovanbattista che estrasse il n° 2 fu trovato buono e dell'altezza di braccia due, soldi 16.6. Ora è necessario ricordare che l'altezza richiesta per essere abili era allora calcolata in braccia, soldi e denari fiorentini e il minimo richiesto era di due braccia fiorentine e 14 soldi che corrispondevano a 156,6 centimetri; al di sotto di questa soglia si era riformati. Quindi il Falugi che era alto circa mt. 1,63 risultò idoneo e arruolato sedutastante, come Vannini Pasquale che aveva pescato il n° 3 fu trovato buono e dell'altezza 2.14.9 braccia. Invece Tommasi Agostino, che tirò il numero 6 e trovato buono di braccia 2.15, rimase in attesa degli eventi. Immediatamente esonerati furono invece i due Brogi: Patrizio col numero 4
"fu riformato come mancante di misura" per essere alto 2.11.8 e Luigi per lo stesso motivo con 2.13.7.
Patrizio arrivava a 1 metro e 51 scarsi, Luigi con 1 metro e 55 se la sgabellò per 1 centimetro e mezzo. Nessuno dei sunnominati giovani era della parrocchia di Quercegrossa. Il 19 novembre successivo si riuniva nuovamente la Deputazione incaricata della Consorteria (l'insieme delle pratiche per arrivare al reclutamento). Prendeva atto che il contingente di 4 reclute era già stato consegnato al Comando Militare e deliberava la liquidazione delle spese occorse per l'attivamento dell'arruolamento predetto
“Mandando a richiedersi per l'approvazione al Sig. Direttore Generale del Reclutamento la conveniente approvazione delle medesime cioè: allo stampatore Guido Mucci per prezzo di stampe, notificazioni e avvisi ai parrochi... Lire 12. Al Sig. Luigi Minucci incaricato delle diverse ispezioni, delle notificazioni pubblicate nei 28 comunelli.. trasmissioni.. ricevimenti... intimazioni...compilazione delle liste e rimborso per spese di carta e corrispondenza colla deputazione... Lire 66, soldi 13 e denari 4. A Giuliano Morandi cursore del tribunale per avere di commissione... prestato assistenza per il buon ordine nel giorno della Tratta, Lire 2. All'Ecc.mo Sig. Dottor Lorenzo Ferraccini medico per onorario di visite e relazioni fatte sullo stato fisico di diversi giovani i primi disegnati.... Lire 13, soldi 6, denari 8. A Pietro Sensi Donzello della Comunità per gratificazione per le molteplici gite fatte a pubblicare... le intimazioni ed altro, Lire 20. Al Cancelliere Comunitativo per rimborso di spese vice commesse in due gite fatte esclusivamente per affari riguardanti l'arruolamento, Lire 16”. Per il reclutamento del 1836 fatto col sistema dell’acquisto, rimane l’elenco dei giovani delle varie parrocchie e tra le 50 potenziali reclute soltanto 4 provenivano da Quercegrossa e 2 dai poderi vicini della parrocchia di Basciano:
38 - Losi Domenico di Giuseppe, pigionale;
38 - Cappannoli Valente di Domenico, colono a Belvedere;
39 - Losi Domenico del fu Antonio, garzone al Castello;
39 - Foti Agostino di Pietro, colono a Querciagrossa;
41 - Cappannoli Paolo di Giuseppe, colono a Castagnoli;
44 - Bronzini, garzone a Larginano.
Sanzioni penali
Prevedeva la Legge anche le sanzioni penali per coloro che, reclutati, non si fossero presentai alle armi o
"sotto le bandiere" come si diceva e per quelli che avessero in qualche modo imbrogliato per favorire se stessi o altri:
"LXVII - Colui che in qualsiasi modo sfugge al reclutamento in ogni tempo venuto nelle mani della giustizia dovrà esser posto sotto le bandiere per nove anni e qualora trovato incapace incorrerà nella pena di un anno di detenzione nella casa di Forza di Volterra.
Colui cui fosse toccato in sorte un numero basso e sfugge all'arruolamento "si renderà refrattario" celandosi con la fuga o contumace in altro modo verrà una volta preso arruolato per dodici anni oppure se inabile punito con due anni di reclusione nella suddetta casa di Forza.
- LXX.- Colui che coopera o in qualsivoglia modo dasse mano alla manomissione delle Note, alla sottrazione dell'Arruolamento o all'indebita riforma di qualche individuo incorrerà nella multa di scudi Cento da scontarsi con il carcere nel caso di impotenza.
Trascorsi dieci anni i casi di contumacia cadranno in prescrizione".
Refrattari erano coloro che non si sottomettevano alle leggi o che non intendevano adempiere ai loro obblighi e doveri.
L'esperienza nel valutare molte situazioni e ricorsi, portò a risolvere con ragionevolezza quei casi determinati da ignoranza, assenza ecc. nella legge del 1853:
"Il giovane che sia mancato di mettersi in nota e si presenterà prima della Tratta verrà rimesso in "buon giorno". Coloro che non saranno messi nemmeno nelle liste del Circondario potranno chiedere entro un anno la messa in
"buon giorno". Curioso il detto "buon giorno" che significava rientrare nei ranghi, nella normalità.
Previdente il legislatore ma anche attento e pronto a punire coloro che furbescamente o con procurate menomazioni tentavano di sfuggire al loro dovere:
"art. 18 Quel giovane il quale chiamato a far parte del contingente alleghi maliziosamente una imperfezione non esistente allo scopo di sottrarsi alle obbligazioni del reclutamento sarà considerato e punito come refrattario. Qualora poi si procuri questa imperfezione con lo scopo che sopra sarà punito a forma delle vigenti leggi penali". Quindi non si scherzava.
Modifica all'arruolamento nel 1853
Nel gennaio del 1853, per decreto granducale il sistema del reclutamento subì una grossa novità sostanziale a seguito della riforma delle amministrazioni comunali e provinciali fatta nel 1848 che divise il territorio in Compartimenti e Circondari. Si concentrarono in un unico organismo tutte le operazioni previste, liberando così tanti amministratori locali da queste lunghe e impegnative pratiche. Si creò in pratica, col Circondario, una forma di consorzio tra Comuni per la gestione delle operazioni di reclutamento che probabilmente mirava anche ad un risparmio economico per le loro casse. Fermi restando gli obblighi di legge previsti per i giovani e per i metodi procedurali, nacquero su base intercomunale le Consorterie; del Circondario di Delegazione di Siena, come venne chiamata la nuova istituzione consorziale, facevano parte i Comuni di Siena, Terzo di S. Martino, Terzo di Città, Castelnuovo Berardenga, Monteroni, Monteriggioni e Sovicille.
Doveva la Consorteria arruolare le reclute previste nella somma di tutti i comuni e per l'anno 1854 il contingente assommava a 45 elementi da scegliere fra i giovani dei comuni suddetti e arruolare nello stesso tempo i volontari che si fossero presentati. La Consorteria, sotto la guida del Sig. Giuseppe Romualdi nominato Direttore con ufficio posto in Via del Casato, eseguiva le operazioni di arruolamento con la generale soddisfazione, come ebbe a dichiarare lui stesso. E' probabile che tale struttura abbia funzionato fino al 1859/60.
Il 26 marzo 1853, per l'Arruolamento dei nati del 1833 il Gonfaloniere di Monteriggioni informa tra le altre cose che
"...la Tratta avverrà a Siena nel palazzo Civico la mattina del 15 prossimo futuro nella sala detta del Consiglio da tutti i giovani portati sulle liste dei sette comuni componenti il circondario di Siena in conformità al Sovrano decreto del 18 gennaio ultimo”. Continua e dice
"che ai termini del successivo art. 35 soltanto dopo eseguita la tratta si fa luogo rispetto ai giovani, che per numero da essi estratto dovrebbero far parte del contingente, all'esame e risoluzione delle cause di esenzione, riforma, sostituzione ed esclusione dal servizio militare enunciate nel titolo V del più volte citato decreto in coerenza con gli articoli 25 e 29 del medesimo.
Dalla Residenza Comunale il 26 marzo 1853. Il Gonfaloniere".
La novità era rappresentata dalla possibilità di presentare la documentazione per l'esenzione dopo l'estrazione.
I principi dettati dalla Legge del 1826 subirono, come abbiamo visto, marginali modifiche nel corso degli anni e il sistema funzionò nel complesso secondo quei dettami. Vi furono però anni particolari nel periodo delle guerre risorgimentali che portarono a un aumento spesso notevole della leva e alla costituzione di corpi speciali che videro la popolazione mobilitata e chiamata a parteciparvi e vediamo come la grande storia affondi le sue radici nel tessuto sociale.
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