- SULLE SCRITTURE CONTABILI DELLE CONTRADE -
Siena, 3 marzo 2011 - Ha vinto l’Aquila, ma ha vinto anche il Palio: la Nobile Contrada non ha, né avrà l’obbligo di tenere le scritture contabili e neppure di rilasciare la ritenuta d’acconto ai fantini ingaggiati per il Palio di luglio e quello dell’Assunta, ad agosto, come invece sosteneva l’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che anni fa — ritenendo di vantare una pretesa tributaria — aveva inviato ai dirigenti della Contrada un avviso di accertamento.
"La singolarità del rapporto (tra fantino e contradaioli, ndc) determina prestazioni occasionali".
Di più: "quella del fantino non è attività professionale neppure quando il fantino partecipa, per professione, a corse di altro tipo". Lo scrive la Commissione Tributaria regionale (presidente e relatore Mario Cicala, giudici Ivano Betti e Paolo Pichi) che al termine dell’udienza del 20 dicembre scorso — con sentenza depositata a febbraio — ha deciso di rigettare l’impugnazione, da parte delle Entrate, della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione provinciale tributaria. Sentenza che (la numero 51, maggio 2008) che già aveva dato ragione alla Contrada, rappresentata dal commercialista ed ex priore Lorenzo Sampieri.
Sulla falsariga del ricorso dell’Aquila contro l’avviso di accertamento si erano mosse analogamente le altre Contrade: scontato a questo punto l’esito dei loro ricorsi. Diritto. I motivi della sentenza della Commissione tributaria regionale sono una sorta di manifesto programmatico del Palio, quasi declamato da un capitano del popolo. Scrive il giudice relatore — di seguito quasi integralmente — che "va confermata la sentenza di I°grado in quanto la figura particolare del ’Capitano’ e le sue ’anomale’ prerogative e il tipo di corso storico in cui si corre per vincere e anche per non perdere, esulano da una precisa e certa categoria giuridica moderna".
"Il Fantino — si legge ancora in sentenza — non solo corre ma corrompe e si vende anche per vincere o per far vincere una Contradanemica. Non siamo di fronte ad una corsa sportiva con le regole della lealtà e dello spirito olimpico, ma a una manifestazione storica in cui si esplicano per regolamento tutte le malizie fino alla corruzione, anche per non far vincere le contrade avversarie. "La figura giuridica che più assomiglia alla funzione del Fantino ai fini dell’inquadramento o meno di sostituto d’imposta è quella dell’’incaricato di fare e non fare’. La singolarità del rapporto determina la occasionalità delle prestazione. E, inoltre, che essa non costituisca esercizio di attività professionale neppure quando il fantino partecipi per professione a corse di altro tipo".
Tanto la commissione tributaria provinciale, che quella regionale, si erano già fatte una prima idea sulla possibile definizione, in questo senso, del contenzioso, laddove la Cassazione (sentenza numero 13829 dell’8 novembre 2001) riconosce le Contrade come "persone giuridiche per antico possesso di stato che tutelano e mantengono in vita un patrimonio culturale di rilevante rilievo sociale". E che per questo godono dell’esenzione dell’imposta su successioni e donazioni. Un trattamento concesso a 703 Associazioni.
Peraltro il decreto del 3 luglio 2007 pubblicato sulla G.U. del 17 luglio 2008 conferma che la Contrada è esonerata dall’obbligo di tenere le scritture contabili "dato che le persone fisiche che gestiscono le Associazioni non assumono la qualifica di sostituto d’imposta". Sono "persone giuridiche per antico possesso di stato. Che tutelano e mantengono in vita un patrimonio culturale di rilevante rilievo sociale. Di questo patrimonio è massima espressione la corsa del Palio, le cui singolari peculiarità fanno del servizio dei fantini un unicum".
GIOVANNI SPANO da La Nazione
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