- PROCESSI E FATTI CURIOSI CHE RIGUARDANO I FANTINI -
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In data 5 Luglio 1901 la locale Regia Prefettura inviava al Sindaco il seguente referto a carico di Emilio Lazzeri detto Fiammifero di Volterra: Significo a Vª.Sª.Ill.ma che la sera del 2 corrente il controscritto individuo fu tratto in arresto e tradotto alle locali carceri ove attualmente si trova a disposizione del Sig. Procuratore del Re siccome imputato di truffa per avere dolosamente perduta la corsa alla quale egli prese parte come fantino della contrada della Chiocciola. Credo opportuno di portare a conoscenza della Sª.Vª. tale fatto per quei provvedimenti che Ella crederà di adottare circa la esclusione del detto individuo dalle future corse, potendo la sua presenza in Siena essere causa di turbamento dell'ordine pubblico. Gradirò conoscere le determinazioni che la Sª.Vª Ill.ma crederà di prendere in proposito. Il Prefetto Francesco Frumento Il sindaco così replicava: Li 8 Luglio 1901 Con ossequio A.Lisini Sulla fine del mese di Luglio la Contrada della Chiocciola indirizzava all'Autorità Comunale la seguente domanda: I sottoscritti, a nome dell'intiera Contrada della Chiocciola, avanzano formale domanda perché venga sospeso in perpetuo dalla Piazza di Siena il fantino Emilio Lazzeri detto Fiammifero per essere il medesimo, nel palio del 2 Luglio scorso, sceso alla 2ª girata al Casato dal cavallo della Contrada della Chiocciola che montava come fantino. A prova del fatto asserito producono copia integrale di una ordinanza della Camera di Consiglio presso il R° tribunale locale Con ossequio L'ordinanza del R° Tribunale era la seguente: L'anno millenovecentouno il giorno diciannove del mese di Luglio; La Camera di Consiglio presso il Tribunale di Siena, composta dei Signori: 1° Cav. Avv. Giulio Spediacci - Presidente 2° Avv. Dario Vanghetti - Giudice 3° Avv. Francesco Angeloni - Giudice il terzo dei quali addetto all'Ufficio d'Istruzione; Sentita la relazione del Giudice Istruttore e visti gli atti del procedimento penale a carico di Lazzeri Emilio, fu Giuseppe di anni 36, nato e domiciliato a Volterra, calzolaro e fantino detto Fiammifero; Detenuto dal 2 luglio 1901 e scarcerato il 9 Luglio 1901 di truffa per avere in Siena il 2 Luglio 1901 con artifizi e raggiri e cioè simulando di cadere dal cavallo che montava come fantino della contrada della Chiocciola procurato a se un ingiusto guadagno con danno della detta contrada che rimase per fatto del Lazzeri soccombente nella gara della corsa in cui avrebbe dovuto vincere il palio; (art. 413 cod.pen.) Attesoché gli atti processuali assunti dimostrano che il fantino Lazzeri, anziché cadere involontariamente da cavallo, volle artifiziosalmente scendere, simulando una caduta, la quale è esclusa dal deposto dei testimoni imparziali estranei alle gare dele Contrade e degni di fede ed è escluso anche dal fatto affermato dal Medico delle carceri Dott. Muzioli, che il Lazzeri non era ferito al ginocchio in modo da poter ammettere ciò che costui pretende, cioè di essere caduto per la battuta al ginocchio, oltre che per la forza centrifuga la caduta non avrebbe dovuto verificarsi dal lato interno, ossia dalla destra del cavallo, ma bensì a sinistra, notandosi anche che rafforza tale concetto il fatto che la pretesa caduta avvenne proprio nel punto in cui un gruppo di carabinieri poteva subito ricoverre il fantino e difenderlo, come infatti avvenne, dalle molestie della folla. Attesoché malgrado la evidente infedeltà del fantino, il fatto da lui compiuto, non esaurisce gli estremi della truffa, perché a concretare cotesta figura di reato non basta l'artifizio e l'inganno, ma occorre anche che il truffatore ne ritragga un ingiusto profitto, con danno certo e positivo di qualcuno ora nella fattispecie si può ragionevolmente sospettare che il Lazzeri abbia avuto un compenso, per essersi lasciato corrompere, ma cotesto compenso, cotesto profitto è semplicemente presunto e non scaturisce in modo sicuro da alcun atto processuale, non conoscendosi, nè che, nè come, nè quanto abbia pagato al Lazzeri il prezzo del tradimento e non si potrebbe astrattamente parlando nemmeno escludere che egli, anche senza suo profitto personale, lo abbia fatto per simpatia verso un'altra Contrada diversa dalla Chiocciola; ad ogni modo ammesso anche che un compenso ingiusto sia stato dal Lazzeri retratto, forse dalla Contrada dell'Oca, mancherebbe la prova che veramente ed esclusivamente la Contrada della Chiocciola sia rimasta perdente ossia abbia avuto un danno morale e materiale pel tradimento del Lazzeri, giacché quando costui scese da cavallo a compiere la corsa rimaneva ancora più di un intiero giro della Piazza Vittorio Emanuele e sebbene il Lazzeri nel momento in cui abbandonò il cavallo fosse primo, non si può escludere che il danno della perdita potesse avvenire all'ultimo giro, per un altro evento indipendentemente dalla volontà del Lazzeri, potendosi ad esempio verificare che nel fare la ultima voltata al canto pericoloso di S.Martino il cavallo montato dal Lazzari scivolasse e cadette. Se vi è stato dunque il consilium fraudis non vi è invece la prova sicura dell'eventus danni imputabile al Lazzeri. Visti gli art. 250 e 257 cod.proc. pen. Dalle conformi conclusioni del Pubblico Ministero dichiara non luogo a procedere per insufficienza d'indizi contro Lazzeri Emilio salvo e riservato in via civile ogni diritto ed azione della Contrada della Chiocciola verso il fantino Lazzeri e verso anche il padrone del cavallo... Veduto un reclamo dei Sig.ri Dott. Enrico Ercolani Onesti e Dott. Carlo Tarugi. priore l'uno e capitano l'altro della Contrada della Chiocciola, per l'espulsione perpetua dalle corse del Palio del fantino Emilio Lazzeri detto Fiammifero per la condotta tenuta nella corsa del 2 Luglio; Veduta una officiale della Regia Prefettura in data 30 Luglio relativamente al fatto suddetto; Veduta l'ordinanza emessa dalla Camera di Consiglio presso il Tribunale locale il 29 Luglio decorso, nella quale mentre si dichiara non farsi luogo a procedere per reato di truffa contro il fantino Lazzeri per insufficienza d'indizi, si riconosce però la evidente sua infedeltà verso la Contrada; Ritenuto che la tradizionale corsa del Palio debba svolgersi anche per parte dei fantini con ogni regolarità, e che per l'avvenire si deve impedire il verificarsi degli inconvenienti lamentati nella corsa del 2 Luglio; Sentito l'Assessore di Polizia; Di escludere in perpetuo dalle corse in Piazza Vittorio Emanuele il fantino Emilio Lazzeri detto Fiammifero (a voti segreti unanimi) |